A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti e proprietari di cani o altri animali d’affezione

Descrizione

A partire dal 4 novembre 2004, data di entrata in vigore della L.R. 18/04, che abroga, di fatto, la precedente L.R. 20 del 1992 che istituiva l’Anagrafe canina mediante l’uso del tatuaggio, ogni cane dovrà essere microchippato ad eccezione dei cani già provvisti di tatuaggio purché lo stesso sia ancora leggibile.

Come fare

I cittadini devono rivolgersi all’anagrafe canina del Comune di residenza, inviando una PEC all’indirizzo email del Comune o presentandosi allo sportello URP, oppure presso l'ambulatorio di un medico veterinario accreditato.

Cosa serve

Acquisizione da altro proprietario (Es.: canile, allevamento o privati)
- il libretto sanitario del cane dal quale deve risultare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie per legge
- il modulo di passaggio di proprietà inderogabilmente firmato dal precedente proprietario (cedente) e dal nuovo proprietario
- fotocopia di un documento di identità del precedente proprietario (cedente)
- fotocopia del documento di identità del nuovo proprietario (se il nuovo proprietario è un canile o altra struttura, è necessario fornire i dati completi del soggetto giuridico e il nome di un referente all'interno della struttura)

Cessione di cane ad altro proprietario
- il libretto sanitario del cane dal quale deve risultare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie per legge
- il modulo di passaggio di proprietà inderogabilmente firmato dal proprietario cedente e dal nuovo proprietario
- fotocopia di un documento di identità del proprietario cedente
- fotocopia del documento di identità del nuovo proprietario (se il nuovo proprietario è un canile o altra struttura, è necessario acquisire i dati completi del nuovo soggetto giuridico e il nome di un referente all'interno della struttura)
Una volta effettuata la cessione, il libretto sanitario del cane e il modulo del passaggio di proprietà devono essere consegnati al nuovo proprietario.
La documentazione di cessione e acquisizione è necessaria sia per le variazioni di proprietà tra i residenti nella Regione Emilia-Romagna, sia nel caso in cui il cedente o l'acquirente sia residente in un'altra Regione.

Iscrizione di un cane non ancora registrato in nessuna anagrafe canina italiana
- un documento di riconoscimento del padrone
- i dati relativi alla provenienza del cane (è possibile produrre un'Autocertificazione sulla Provenienza dell'animale)
- Tutti i documenti del cane già in suo possesso
All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene consegnato il microchip unitamente all'Attestato di Iscrizione in triplice copia.

Nel caso di iscrizione presso lo sportello comunale, i proprietari devono provvedere entro 30 giorni a far eseguire dal veterinario accreditato l'inserimento del microchip. In tal caso, dell'attestato di iscrizione, che verrà completato dal veterinario accreditato, una copia deve essere restituita al Comune entro 7 giorni dall'inserimento del microchip.

I cani provenienti dall'estero possono essere iscritti in Anagrafe Canina purché siano nati almeno 3 mesi e 21 giorni prima del loro ingresso in Italia, e devono presentare la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento del padrone
- passaporto rilasciato all'animale dall'autorità estera
- libretto o scheda sanitaria dalla quale risultino effettuate le vaccinazioni obbligatorie (devono risultare completati i cicli di vaccinazione contro la rabbia e la leishmaniosi canina)
- dati anagrafici del cedente

Decesso, scomparsa e variazione di residenza
Per denunciare il decesso, la scomparsa o la variazione di residenza del cane, il proprietario deve recarsi di persona direttamente presso l'ambulatorio del veterinario accreditato o, in alternativa, allo sportello comunale con un proprio documento di riconoscimento e con i documenti in suo possesso relativi all'animale.
Per le variazioni di residenza di cani provenienti da regioni diverse, è consigliabile esibire l'attestato o la denuncia di iscrizione nell'Anagrafe canina di precedente residenza.
Si ricorda che l'animale segue sempre la residenza anagrafica del suo proprietario.
Tuttavia, qualora il cane viva sul territorio di un comune diverso da quello di residenza del proprietario, è necessario che quest'ultimo lo dichiari al proprio comune di residenza, affinché provveda alla corretta domiciliazione dell'animale.

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'Anagrafe nazionale degli animali d’affezione del proprio animale

Tempi e scadenze

L’iscrizione è entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
La Legge Regionale n. 27 del 7/4/2000 inoltre obbliga il proprietario a denunciare all'anagrafe canina del Comune di residenza il decesso o la cessione del cane e il cambio di residenza del proprietario entro 15 giorni; la scomparsa, smarrimento, sottrazione e l'eventuale ritrovamento del cane entro 3 giorni. In caso di decesso il proprietario può decidere come smaltire la carcassa:
- cremazione (contattare una ditta specializzata direttamente o attraverso un veterinario)
- seppellimento in un terreno di proprietà (previa certificazione di un veterinario e comunicazione all'AUSL che l'animale non sia deceduto per malattie infettive)
- seppellimento in un cimitero per animali.
Si ricorda che l'iscrizione dei cani nell'Anagrafe Canina, la registrazione delle relative variazioni di proprietà e di residenza, nonché l'avvenuto decesso o scomparsa dell'animale, sono obbligatorie e devono essere effettuate entro i seguenti termini:
- iscrizione in Anagrafe Canina e acquisizione: entro 30 giorni dalla nascita del cane, se avvenuta in Italia, o da quando se ne viene in possesso (a qualunque titolo) sul territorio nazionale italiano. Sono in ogni caso soggetti all'obbligo di registrazione tutti i cani, gatti e furetti che devono essere condotti all'estero.
- decesso, cessione e cambio di residenza: entro 15 giorni.
- scomparsa, smarrimento, sottrazione e ritrovamento del cane: entro 3 giorni.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio di Polizia Municipale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 17/12/2024]

Contatti

Servizio di Polizia Municipale

Funzione Associata di Polizia Locale - Unione Montana Valli Orco e Soana
UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Piazza XXV Aprile 2, 10085 Pont Canavese (TO) – Tel 0124/418247
www.unionemontanavalliorcoesoana.it info@unionemontanavalliorcoesoana.it
- Pont Canavese

0124.862515
0124.418247
3481595908

pl@unionemontanavalliorcoesoana.it

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/01/2025 15:55:24

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