Descrizione
Si richiede, a tutela della sicurezza stradale e della piena fruibilità delle infrastrutture viarie, anche in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, la collaborazione di tutti i proprietari frontisti delle strade ricadenti nel territorio comunale, affinché provvedano all'esecuzione degli interventi necessari di controllo, manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza dei fondi confinanti, eliminando le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione spontanea, instabile o comunque suscettibile di interferire con la sicurezza della circolazione.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), i proprietari di terreni e piantagioni confinanti con la rete stradale sono tenuti a:
1. provvedere alla regolare potatura delle siepi radicate sui propri fondi che possano determinare
restringimenti della carreggiata, invasioni della sede stradale o limitazioni della visibilità e del
transito;
2. tagliare i rami delle alberature che si protendono oltre il confine stradale ovvero che occultino o limitino la visibilità della segnaletica stradale, restringano o danneggino la sede stradale o
interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della stessa;
3. rimuovere alberi, ramaglie, terriccio e qualsiasi altro materiale che possa cadere sulla sede
stradale dai propri fondi a seguito di eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa;
4. effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature presenti sui propri fondi;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare danni, pericoli o limitazioni
alla sicurezza e alla corretta fruibilità delle strade confinanti.
restringimenti della carreggiata, invasioni della sede stradale o limitazioni della visibilità e del
transito;
2. tagliare i rami delle alberature che si protendono oltre il confine stradale ovvero che occultino o limitino la visibilità della segnaletica stradale, restringano o danneggino la sede stradale o
interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della stessa;
3. rimuovere alberi, ramaglie, terriccio e qualsiasi altro materiale che possa cadere sulla sede
stradale dai propri fondi a seguito di eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa;
4. effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature presenti sui propri fondi;
adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare danni, pericoli o limitazioni
alla sicurezza e alla corretta fruibilità delle strade confinanti.
Inoltre si raccomandano le necessarie opere di raccolta e regimazione delle acque meteoriche, comprese griglie, canalizzazioni e attraversamenti idraulici in corrispondenza della confluenza con la viabilità pubblica, assicurandone nel tempo il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
L'amministrazione comunale ringrazia per l'attenzione e ricorda che permangono su tutto il territorio comunale gli obblighi di adempimento dell'ordinanza sindacale n. 19/2024 (allegata al presente avviso)
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2026 13:13:01